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Italia · I contratti agrari associativi

La soccida semplice, la soccida parziaria, la soccida con conferimento di bestiame e le associazioni agrarie

il codice civile · articoli 2172 a 2175, 2178, 2179, 2181 a 2184, 2186 e 2187

Dove sta il problema

La soccida non finisce alla scadenza. Il contratto non cessa di diritto e la parte che non intende rinnovarlo deve dare disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi (articolo 2172). Un allevamento che prosegue oltre la data pattuita continua sotto il contratto originario con tutte le sue proporzioni di riparto.

Il secondo punto di rottura è la stima finale. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame, il soccidante preleva d'accordo con il soccidario un complesso di capi corrispondente per numero, razza, sesso, peso, qualità ed età alla consistenza apportata all'inizio, e soltanto il di più si divide (articolo 2181). Se non vi sono capi sufficienti a eguagliare la stima iniziale il soccidante prende quelli che rimangono, e il soccidario non riceve nulla.

Che cosa richiede il codice civile

Alla scadenza del termine il contratto di soccida non cessa di diritto e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi (articolo 2172). La direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento, e la scelta di prestatori di lavoro estranei alla famiglia del soccidario deve essere fatta con il suo consenso anche quando la spesa è a carico del soccidario (articolo 2173).

Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito, e deve usare la diligenza del buon allevatore (articolo 2174). Non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili (articolo 2175).

Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi (articolo 2178). In caso di morte del soccidario si osservano verso gli eredi, in quanto applicabili, le disposizioni dettate per la morte del mezzadro (articolo 2179).

Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame, e il soccidante preleva d'accordo con il soccidario un complesso di capi che per numero, razza, sesso, peso, qualità ed età corrisponda alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida, mentre il di più si divide secondo le proporzioni pattuite (articolo 2181). Se non vi sono capi sufficienti a eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono (articolo 2181).

Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute (articolo 2182), il bestiame rimasto alla fine è diviso nella proporzione stabilita e, se è convenuto che a un contraente spetti una quota maggiore del suo conferimento, quella quota si riduce in rapporto alla minor durata della soccida (articolo 2183). Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi (articolo 2184). Nella soccida con conferimento di bestiame da parte del soccidario la direzione dell'impresa spetta al soccidario e al soccidante spetta il controllo della gestione, con applicazione delle regole di riparto e, in quanto compatibili, di quelle della soccida semplice (articolo 2186). Nei rapporti di associazione agraria, per quanto non espressamente disposto, si applicano in mancanza di convenzione gli usi (articolo 2187).

Lo strumento che lo risolve

Il file 17 prende la durata, la disdetta, la direzione dell'impresa e gli obblighi del soccidario. Il file 18 prende gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e la divisione al termine del contratto con la nuova stima del bestiame. Il file 19 prende la soccida parziaria, la soccida con conferimento di bestiame e le associazioni agrarie. Le domande chiedono le stime, i registri di consistenza e le disdette inviate.

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