Italia · L'accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata
Le decisioni dei soci, l'assemblea, le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento e la riduzione del capitale nella srl
il codice civile · articoli 2479, 2479-bis, 2480 a 2481-bis, 2482 a 2482-ter e 2483
Dove sta il problema
La forma delle decisioni dei soci non è sempre libera. L'atto costitutivo può prevedere la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto, ma le decisioni devono comunque essere adottate con deliberazione assembleare per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nel caso di riduzione per perdite disciplinato dall'articolo 2482-bis, e quando lo richiedono uno o più amministratori o soci che rappresentano almeno un terzo del capitale (articolo 2479).
Il secondo punto di rottura sono le perdite. Quando il capitale è diminuito di oltre un terzo gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea e sottoporle una relazione sulla situazione patrimoniale, e se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate (articolo 2482-bis). In mancanza, amministratori e organo di controllo devono chiedere al tribunale che la riduzione sia disposta.
Che cosa richiede il codice civile
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione (articolo 2479). Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, la nomina degli amministratori se prevista dall'atto costitutivo, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale nei casi previsti, le modificazioni dell'atto costitutivo e la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci (articolo 2479).
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, e in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento della decisione e il consenso a essa (articolo 2479). In mancanza di quella previsione, e comunque per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci, nel caso di riduzione per perdite previsto dall'articolo 2482-bis e quando lo richiedono uno o più amministratori o soci che rappresentano almeno un terzo del capitale, le decisioni devono essere adottate con deliberazione assembleare (articolo 2479). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (articolo 2479).
L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e in mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese (articolo 2479-bis). Salvo diversa disposizione l'assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale, delibera a maggioranza assoluta e, per le modificazioni dell'atto costitutivo e le operazioni che modificano sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale (articolo 2479-bis). Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni, e degli esiti deve essere dato conto nel verbale (articolo 2479-bis).
Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci, il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 (articolo 2480). L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale determinandone i limiti e le modalità di esercizio, e la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata e iscritta secondo l'articolo 2436 (articolo 2481). La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti (articolo 2481).
La decisione di aumento prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità e i termini per esercitare il diritto di sottoscrizione, termini che non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto (articolo 2481-bis). I sottoscrittori devono versare alla sottoscrizione almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo, mentre l'unico socio deve versare integralmente il conferimento in denaro, e nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione un'attestazione che l'aumento è stato eseguito (articolo 2481-bis). La decisione di emissione dei titoli di debito prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese (articolo 2483).
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro quel termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione (articolo 2482). Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti e sottoporle una relazione sulla situazione patrimoniale con le osservazioni dell'organo di controllo nei casi previsti, copia della quale deve essere depositata nella sede sociale nel termine che la norma indica, e in assemblea devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione (articolo 2482-bis). Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, e in mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato della revisione legale devono chiedere al tribunale che la riduzione sia disposta, con decreto soggetto a reclamo da iscrivere nel registro delle imprese (articolo 2482-bis). Se per la perdita di oltre un terzo il capitale si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento a una cifra non inferiore a quel minimo (articolo 2482-ter).
Lo strumento che lo risolve
Il file 87 prende le materie riservate ai soci, la consultazione scritta, i casi in cui la deliberazione assembleare è obbligatoria, i quorum, la convocazione con otto giorni di preavviso e i poteri del presidente. Il file 88 prende le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento delegato, il diritto di sottoscrizione con il termine minimo di trenta giorni e i titoli di debito. Il file 89 prende la riduzione volontaria, la perdita di oltre un terzo e la riduzione sotto il minimo legale.
Questa situazione è coperta da questi file del pacchetto IT-COMPANY
- File 87 · Srl: decisioni dei soci e assemblea dei soci
- File 88 · Srl: modificazioni dell'atto costitutivo, aumento di capitale ed emissione di titoli di debito
- File 89 · Srl: riduzione del capitale sociale, riduzione per perdite e riduzione sotto il minimo legale
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