Italia · Lo statuto e il capitale della società per azioni
L'aumento di capitale a pagamento e gratuito, la delega agli amministratori, il diritto di opzione e l'iscrizione dell'aumento
il codice civile · articoli 2438 a 2440 e 2441 a 2444
Dove sta il problema
L'aumento di capitale è vincolato da una condizione preliminare che nessuna delibera può superare. Non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate, e in caso di violazione gli amministratori sono solidalmente responsabili dei danni arrecati ai soci e ai terzi, restando comunque salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione (articolo 2438). La verifica va fatta prima della delibera, non dopo la raccolta.
Il secondo punto di rottura è l'aumento non integralmente sottoscritto. Se l'aumento non è integralmente sottoscritto entro il termine che deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione lo abbia espressamente previsto (articolo 2439). Una delibera che tace su questo punto lascia l'operazione priva di effetto quando la raccolta non è completa.
Che cosa richiede il codice civile
Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate, e in caso di violazione gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci e ai terzi, restando salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione (articolo 2438).
I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte, e se è previsto un soprapprezzo questo deve essere interamente versato alla sottoscrizione (articolo 2439). Se l'aumento non è integralmente sottoscritto entro il termine che deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione lo abbia espressamente previsto (articolo 2439).
Se l'aumento avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le regole sui conferimenti e sulla relazione di stima, e l'operazione può essere sottoposta, su decisione degli amministratori, alla disciplina dei conferimenti senza relazione (articolo 2440). Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni dalla data cui si riferisce la relazione degli amministratori, ovvero entro novanta giorni se l'aumento è deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, e negli altri casi entro i termini che la norma indica (articolo 2440). La verifica sui fatti eccezionali è eseguita dagli amministratori entro trenta giorni dall'esecuzione del conferimento o, se successiva, dalla data di iscrizione della deliberazione di aumento (articolo 2440). Nell'aumento gratuito le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione a quelle già possedute (articolo 2442). Il verbale della deliberazione degli amministratori che esercitano la delega ad aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e depositato e iscritto secondo l'articolo 2436 (articolo 2443).
Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, e se vi sono obbligazioni convertibili il diritto spetta anche ai loro possessori sulla base del rapporto di cambio (articolo 2441). L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o in mancanza mediante deposito presso la sede sociale (articolo 2441). Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle azioni rimaste non optate, e nelle società quotate o negoziate in sistemi multilaterali i diritti non esercitati devono essere offerti sul mercato (articolo 2441).
Il diritto di opzione non spetta per le azioni che devono essere liberate mediante conferimenti in natura, e nelle società quotate o negoziate in sistemi multilaterali lo statuto può escluderlo nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente alle condizioni previste (articolo 2441). Le proposte di aumento con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo (articolo 2441). Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione quando la deliberazione preveda che le azioni siano sottoscritte da banche, enti o società finanziarie vigilate o da altri soggetti autorizzati al collocamento, con obbligo di offrirle agli azionisti (articolo 2441). Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito, e fino a quell'iscrizione l'aumento non può essere menzionato negli atti della società (articolo 2444).
Lo strumento che lo risolve
Il file 76 prende la condizione preliminare della liberazione integrale, i versamenti alla sottoscrizione, l'aumento scindibile, i conferimenti in natura con i loro termini, la delega agli amministratori e l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve. Il file 77 prende il diritto di opzione, la pubblicità dell'offerta, la prelazione, i casi di esclusione con la relazione illustrativa e l'attestazione di esecuzione da depositare entro trenta giorni.
Questa situazione è coperta da questi file del pacchetto IT-COMPANY
- File 76 · Aumento di capitale: sottoscrizione, versamenti, conferimenti in natura, delega agli amministratori e passaggio di riserve
- File 77 · Diritto di opzione e iscrizione dell'aumento nel registro delle imprese
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